E-commerce
Dec 03, 2020
Enrique Barcos
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Tutto quello che devi sapere sulla legge che regola l’e-commerce

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Se si vuole creare un e-commerce, l'ideale è assicurarsi di rispettare tutti i requisiti della legislazione in materia di commercio elettronico. Scoprite i punti chiave del Dlgs. 70/2003 di attuazione della normativa europea 2000/31/CE.

L'uso dell'e-commerce è aumentato esponenzialmente grazie alla diffusione del Web 2.0. Aziende di ogni tipo e dimensione hanno lanciato le loro vendite attraverso Internet e, avendo ormai superato la paura iniziale degli utenti per l'inserimento dei dati personali, questo modello di acquisto sta crescendo a dismisura. 

La situazione pandemica causata dal virus Covid-19 ha anche accelerato i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, promuovendo l’e-commerce come uno dei pilastri nelle strategie di Marketing 360

Cosa serve per creare un e-commerce?

Se vi state chiedendo come creare un e-commerce o cosa sia necessario, la prima cosa di cui dovete preoccuparvi è il rispettare le normative vigenti. 

Il Decreto Legislativo 70/2003, di attuazione della direttiva europea 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, è entrato in vigore nel maggio dello stesso anno e da allora disciplina tutti gli aspetti relativi all’e-commerce: chi è soggetto a questa regolamentazioni, quali sono le autorizzazioni necessarie, quali i diritti dei consumatori e quali gli obblighi delle aziende oltre alla protezione dei dati e a tanto altro. 

Di seguito riportiamo i punti principali della legislazione sull’e-commerce da prendere in considerazione.

 

Prima di creare il vostro e-commerce: 7 punti chiave della legge sull'e-commerce


1. Chi è soggetto alla legge sul commercio elettronico?

Tutti coloro che svolgono attività economiche su Internet, compreso chi svolge attività attraverso altri mezzi telematici, come posta elettronica, tv digitali interattive, etc.

Va specificato che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.
 

2. Ho bisogno di un'autorizzazione per vendere su Internet?

Il decreto legislativo n. 70/2003 stabilisce che qualsiasi servizio online può essere fornito liberamente senza alcuna specifica autorizzazione. L’importante è che, i servizi che dipendono dall'autorizzazione amministrativa, si sottopongano alla regolamentazione corrispondente, nel rispetto delle norme e delle leggi già in vigore.
 

3. Quali sono i principali obblighi delle aziende che vogliono commercializzare i prodotti attraverso il proprio sito web?

In primo luogo, ci sono una serie di dati fondamentali che ogni organizzazione deve fornire:

  • Nome della società, codice fiscale/Partita IVA, indirizzo fisico e indirizzo e-mail. Oltre a qualsiasi altro dato che permetta una comunicazione diretta ed efficace, come il numero di telefono o un indirizzo di posta certificata.

  • Dati di registrazione con i quali l'azienda è iscritta nel registro del commercio o di qualsiasi altro registro pubblico.

  • Informazioni sul prezzo dei prodotti, indicando se sono incluse o meno le tasse applicabili, le spese di spedizione e qualsiasi altro dato in conformità con le normative vigenti.

  • I codici di condotta a cui l'azienda aderisce e come consultarli elettronicamente.

  • Oltre a tutto questo, se la vostra azienda stipula contratti online o per via telematica, sarà necessario condividere tutte queste informazioni con gli utenti prima che inizino il processo in questione: le fasi da seguire per la conclusione del contratto.

  • Se si intende archiviare il documento elettronico e se sarà accessibile.

  • I mezzi tecnici messi a disposizione per identificare e correggere gli errori di inserimento dei dati, prima di confermarli.

  • La lingua o le lingue in cui il contratto può essere formalizzato.

  • Le condizioni generali di contratto.

Legislazione e-commerce


4. Quando posso inviare comunicazioni commerciali per via elettronica?

Possiamo inviare comunicazioni commerciali via e-mail o altri mezzi elettronici a condizione che sia chiaro il tipo di comunicazione e la nostra identità di inserzionisti. 

L'invio di messaggi pubblicitari è permesso verso quegli utenti che hanno precedentemente dato la loro esplicita autorizzazione a ricevere tali messaggi. La legge, inoltre, ci consente di inviare comunicazioni pubblicitarie a utenti con i quali abbiamo già avuto in essere un rapporto contrattuale, purché promuova prodotti o servizi simili a quelli che il cliente ha acquistato. 

Importante: dobbiamo sempre dare al destinatario la possibilità di interrompere, in qualsiasi momento, il trattamento dei suoi dati utilizzati per scopi promozionali. Questa opzione deve essere infatti attivata in ciascuna delle comunicazioni commerciali che invieremo.
 

5. Cosa significa esattamente "consenso espresso o autorizzazione"?

Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato nel 2018 pone un accento particolare sull'autorizzazione espressa e proattiva. Ciò significa che dobbiamo permettere la manifestazione di una volontà libera, informata, specifica e inequivocabile, articolata in un'azione attiva, per poter inviare comunicazioni commerciali attraverso qualsiasi canale. 
 

6. Se ho un sito web personale, devo allinearmi alla legge? Quando un sito  rappresenta una "attività economica" soggetta alla legge sul commercio elettronico?

Un sito web rappresenta un'attività economica quando il proprietario riceve un reddito diretto (attraverso l'e-commerce abilitato sul suo sito) o indiretto (pubblicità, sponsorizzazioni). Quindi se la vostra pagina personale non genera alcun reddito economico siete al di fuori della legge; se invece genera reddito e utilizzate un CRM per l'e-commerce, ad esempio, sì che dovrete essere compliant con il decreto legislativo 70/2003. 

 

7. Diritti dei consumatori

Quando si crea un e-commerce, non si devono dimenticare i diritti dei  consumatori. Tutte le aziende hanno l'obbligo di garantire ai loro utenti o acquirenti la possibilità di fare reclami. Come? Fornendo ai consumatori tutte le informazioni relative ai dati di contatto: numero di telefono, indirizzo, e-mail, ecc. in modo che possano inviare i loro problemi o la loro eventuale insoddisfazione sotto forma di reclamo. 

Questi sette punti del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 sono quindi molto importanti quando si decide di creare un e-commerce.

Che questi consigli vi possano essere di aiuto per aprire un'attività online, avviare il vostro nuovo progetto e  renderlo un successo!

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